Trento, 26 febbraio 2007 
              Disegno di legge 
              AZIONI PER L’EQUILIBRIO DELLA RAPPRESENTANZA DEI SESSI 
              E PROMOZIONE  
              DI CONDIZIONI DI PARI OPPORTUNITÀ PER L’ACCESSO 
            ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI:  
            Modifiche alla Legge provinciale  
            5 marzo 2003, n. 2  
            (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di  Trento  
            e del presidente della Provincia) 
             
              RELAZIONE 
            Questo disegno di legge introduce misure volte a rendere  possibile l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi e condizioni di pari  opportunità per l'accesso alle consultazioni elettorali.  
            L'art. 47 dello Statuto, innovando radicalmente le previgenti  disposizioni in materia di elezione del Consiglio regionale/provinciale prevede  al secondo periodo del comma 2 l'obbligo di riequilibrio della rappresentanza  dei sessi attraverso la parità di opportunità nell'accesso alle consultazioni  elettorali. Dispone infatti testualmente lo Statuto: “Al fine di  conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge  promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali”.  Tale disposizione statutaria è, del resto, pienamente coerente con la  Costituzione, la quale, all'art. 117, comma 7, dispone: “Le leggi regionali  rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle  donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di  accesso tra donne e uomini alle cariche elettive”. 
            La disposizione statutaria è stata introdotta con l'art. 4  della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, mentre il nuovo dettato  costituzionale è stato introdotto con la riforma del titolo V, confermata anche  dal referendum popolare dell'ottobre 2001, ed è entrata in vigore con la legge  costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
            Tale principio, oltre che nella citata disposizione  statutaria e nel nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione, con le  richiamate leggi costituzionali entrate in vigore nel 2001, è stato  ulteriormente rafforzato con la riforma dell'art. 51 della prima parte della  Costituzione stessa, introdotta con la legge costituzionale 30 maggio 2003, n.  1, con la quale è stato aggiunto un secondo periodo al primo comma del citato  art. 51, che così ora recita: ”Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso  possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di  eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la  Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e  uomini”. 
            La questione è stata affrontata anche dalla Corte  costituzionale con due importanti sentenze. Nel 1995 (sentenza n. 422) la  Corte ha espresso una valutazione positiva di misure - tendenti ad assicurare  "l'effettiva presenza paritaria delle donne nelle cariche  rappresentative" - "liberamente adottate da partiti politici,  associazioni o gruppi che partecipano alle elezioni, anche con apposite previsioni  dei rispettivi statuti o regolamenti concernenti la presentazione delle  candidature", sul modello di iniziative diffuse in altri paesi europei.  Nel 2003 ha riconosciuto la piena compatibilità con le norme statutarie e  costituzionali della legge regionale della Valle d'Aosta che adeguava, sia pure  timidamente, sul punto in argomento, la propria legislazione elettorale ai  principi introdotti con la riforma degli statuti delle regioni a Statuto  speciale del 2001. 
            L'art. 1 di questo disegno di legge introduce nelle norme  per l'elezione del Consiglio provinciale l'obbligo di comporre le liste  rispettando la parità fra i sessi e prevedendo l'elencazione dei candidati  alternando candidati di genere diverso. L'art. 2 coordina tale previsione  con le norme sul procedimento per la presentazione delle candidature. L'art. 3  rafforza l'azione di riequilibrio prevista nella composizione della lista da  parte delle forze politiche, agendo sul meccanismo di espressione del voto di  preferenza. E' previsto che l'elettore possa esprimere un'unica preferenza. E'  ammessa una seconda preferenza purché espressa per una candidatura di genere  diverso: se il primo voto di preferenza è stato espresso a favore di un  candidato, il secondo può essere espresso solo a favore di una candidata e  viceversa. In questo modo si pongono tutti i candidati e le candidate sullo  stesso piano, ma si rispetta il diritto di scelta dell'elettore. I successivi  articoli 4 e 5 coordinano questa disposizione sull'espressione del voto di  preferenza con le norme procedurali di spoglio.  
            Cons. Roberto Bombarda 
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            DISEGNO DI LEGGE 
            Art. 1 
            1. Il comma 5 dell'art. 25 della legge provinciale 5 marzo  2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e  del presidente della Provincia) è sostituito dal seguente: 
  “5. Il candidato o la candidata alla carica di Presidente è  indicato con cognome, nome, luogo e data di nascita ed eventualmente soprannome  e nome volgare. Le candidate alla carica di Presidente possono aggiungere al  proprio cognome quello acquisito con il matrimonio. I candidati e le candidate  alla carica di Consigliere provinciale, contrassegnati da numeri arabi  progressivi, sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di  nascita ed eventualmente del soprannome o del nome volgare, alternando  candidature di genere diverso. Le candidate possono aggiungere al proprio  cognome quello acquisito con il matrimonio.” 
            2. L'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 25 della legge  provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio  provinciale di Trento e del presidente della Provincia) è sostituito dal  seguente: 
  “La lista delle candidature deve rispettare la parità di  genere. Nei casi in cui il numero complessivo delle candidature della lista sia  inferiore al numero massimo consentito, è ammesso che un genere sia  rappresentato in numero pari alla metà più uno delle candidature.” 
            Art. 2 
            1. All'art. 30 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2  (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del  presidente della Provincia) è aggiunta la lettera j bis): 
  “j bis ) verifica che le candidature siano elencate  rispettando i criteri di alternanza e di parità di genere previsti ai  commi 5 e 6 dell'articolo 25 ed eventualmente corregge l'ordine di elencazione  dei candidati e delle candidate, rispettando, per quanto possibile, l'ordine di  genere risultante dall'elenco; a tal fine forma provvisoriamente due elenchi di  candidature, una per ciascun genere, rispettando l'ordine risultante dalla  lista presentata; successivamente elenca le candidature secondo i criteri  stabiliti dal comma 5 dell'art. 25; cancella eventuali candidature, iniziando  dall'ultima e procedendo in ordine inverso, fino a quando il numero di  candidati rispetti la parità fra i due generi; concluse tali operazioni  verifica che il numero complessivo delle candidature sia pari o superiore al  numero minimo previsto; in caso contrario ricusa la lista;” 
            Art. 3 
            1. Il comma 3 dell'art. 63 della legge provinciale 5 marzo  2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e  del presidente della Provincia) è sostituito dal seguente: 
  “3. Ciascun elettore ha diritto, inoltre, di esprimere un  voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale  della lista prescelta. L'elettore ha diritto di esprimere anche un secondo voto  di preferenza per un candidato di genere diverso dal primo. In caso contrario  il secondo voto di preferenza è inefficace. Il voto di preferenza si esprime  scrivendo con la matita copiativa il cognome e se necessario il nome e il  cognome dei candidati nelle apposite righe accanto al contrassegno della lista  prescelta. Qualora il candidato abbia due cognomi l'elettore nel dare la  preferenza può scriverne solo uno. L'indicazione deve contenere entrambi i  cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati, e  all'occorrenza data e luogo di nascita.” 
            Art. 4 
            1. Il comma 2 dell'art. 67 della legge provinciale 5 marzo  2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e  del presidente della Provincia) è sostituito dal seguente: 
  “2. Uno degli scrutatori designato dalla sorte estrae successivamente  dall'urna ogni scheda, la spiega e la consegna al presidente, il quale  proclama ad alta voce tutti i voti in essa contenuti; annulla eventuali voti di  preferenza espressi oltre il primo che non rispettino il criterio stabilito dal  terzo comma dell'art. 63; passa quindi la scheda ad altro scrutatore che la  mette insieme a quelle già esaminate di eguale espressione.” 
            Art. 5 
            1. Il comma 1 dell'art. 69 della legge provinciale 5  marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di  Trento e del presidente della Provincia) è sostituito dal seguente: 
  “ 1. Le preferenze espresse in eccedenza rispetto a quanto  previsto dall'art. 63, comma 3, sono inefficaci; rimane valida la prima  preferenza e, se espressa per un candidato di genere diverso, anche la  seconda.”  |